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Ristrutturazioni edilizie: la detrazione spetta anche al familiare convivente
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L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia spetta non solo al proprietario o al detentore dell’immobile, ma anche al familiare convivente che sostiene la spesa e risulta intestatario delle relative fatture e dei bonifici.
Si tratta di una possibilità molto utile, che consente di usufruire dell’agevolazione anche quando il soggetto che effettua i lavori non è titolare di un diritto reale o personale di godimento sull’immobile, ma convive con chi lo è.
Il riferimento normativo è l’articolo 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986), che prevede una detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La misura della detrazione, per il 2025, cambia in funzione dell’utilizzo dell’immobile:
resta al 50% per gli interventi effettuati su abitazioni principali,
scende al 36% per gli immobili non adibiti a residenza principale, dei quali il contribuente è solo proprietario o titolare di diritto reale.
Il limite massimo di spesa resta fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.
Dal 2026, le percentuali saranno ulteriormente ridotte (36% per la prima casa e 30% per le altre abitazioni), salvo eventuali proroghe.
Chi può beneficiare della detrazione
Oltre ai proprietari, ai nudi proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), la detrazione spetta anche:
ai detentori dell’immobile, come inquilini o comodatari;
ai familiari conviventi del possessore o del detentore;
ai conviventi di fatto, anche se non legati da vincoli di parentela.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 57/E/1998, Risoluzioni n. 136/E/2002 e n. 64/E/2016) conferma che il familiare convivente può beneficiare della detrazione a condizione che abbia sostenuto la spesa e che la convivenza risulti già in essere alla data di inizio lavori o, se precedente, al momento del pagamento delle spese.
Chi è considerato familiare convivente
Sono considerati familiari, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
La convivenza può risultare da certificato anagrafico oppure essere dichiarata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Per i conviventi di fatto, è sufficiente dimostrare la coabitazione stabile e la comunanza di vita (Risoluzione n. 64/E/2016).
Requisiti e modalità operative
La convivenza deve sussistere già al momento dell’avvio dei lavori, oppure alla data del pagamento se le spese sono sostenute in anticipo, e deve permanere nel periodo in cui vengono effettuati i pagamenti.
Se la convivenza cessa dopo il pagamento, la detrazione rimane valida, poiché i requisiti erano soddisfatti al momento del sostenimento della spesa.
Per poter usufruire dell’agevolazione, il familiare deve:
risultare intestatario delle fatture relative ai lavori;
disporre i pagamenti con bonifico parlante, riportando nella causale il riferimento all’art. 16-bis del TUIR, il proprio codice fiscale e quello del beneficiario del pagamento;
conservare copia della dichiarazione sostitutiva di convivenza o del certificato anagrafico, insieme a tutta la documentazione dei lavori.
Esempio pratico
Un figlio convivente con i genitori, proprietari dell’abitazione, decide di sostenere e pagare i lavori di ristrutturazione della cucina.
Se le fatture e i bonifici sono intestati al figlio e la convivenza risulta già in essere alla data di inizio lavori, egli potrà portare in detrazione la spesa nella propria dichiarazione dei redditi.
La percentuale applicabile sarà del 50% se l’immobile è abitazione principale, o del 36% se si tratta di un immobile non principale.
Documentazione da conservare
È consigliabile mantenere copia:
delle fatture e dei bonifici parlanti;
della dichiarazione sostitutiva o del certificato di convivenza;
del titolo di possesso o detenzione dell’immobile da parte del proprietario;
delle autorizzazioni edilizie e della documentazione tecnica (CILA, SCIA, comunicazioni ENEA, se dovute).
Errori formali come intestazioni errate delle fatture o bonifici non parlanti possono far perdere il diritto alla detrazione.
Un’importante precisazione sui familiari a carico
È bene ricordare che, se le spese sono sostenute da un familiare fiscalmente a carico, queste non possono essere detratte dal soggetto che lo ha a carico.
Ad esempio, nel caso di coniuge senza reddito (quindi incapiente) proprietario dell’immobile, se le fatture e i bonifici risultano a suo nome, la detrazione non può essere recuperata dal coniuge lavoratore, anche se quest’ultimo ha effettivamente pagato la spesa.
In tali situazioni è possibile evitare la perdita del beneficio intestando le fatture e i bonifici direttamente al coniuge convivente (quello con reddito imponibile), che potrà così fruire della detrazione come familiare convivente del proprietario, ai sensi dell’art. 16-bis TUIR e della risoluzione n. 136/E/2002.
Si tratta di un accorgimento pratico che consente di non vanificare l’agevolazione per ragioni meramente formali, nel pieno rispetto della normativa vigente.
Conclusioni
Il riconoscimento della detrazione al familiare convivente rappresenta una possibilità concreta per distribuire i benefici fiscali all’interno del nucleo familiare, purché siano rispettate le condizioni di legge e gli adempimenti formali.
La corretta intestazione delle fatture e dei bonifici, insieme alla documentazione della convivenza, è essenziale per non perdere l’agevolazione.
Per facilitare la corretta compilazione della documentazione, è disponibile un fac-simile di dichiarazione sostitutiva da utilizzare in caso di lavori sostenuti da un familiare convivente:
Riferimenti normativi
Art. 16-bis D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Circolare Agenzia Entrate n. 57/E del 24.02.1998
Risoluzioni n. 136/E del 25.09.2002 e n. 64/E del 28.07.2016
Legge di Bilancio 2025
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