Studio Commerciale Giordano
Il riaddebito delle spese dei professionisti
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Con il D.Lgs. 192/2024 è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Tra le misure introdotte vi è la previsione che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente in capo al committente, non siano più qualificate come compensi. Infatti secondo la pregressa formulazione dell’art. 54 del TUIR, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente, concorrevano al monte degli onorari, per poi essere neutralizzate, sotto il profilo reddituale, mediante integrale deducibilità delle stesse.
Anche per i professionisti in regime forfetario valeva tale impostazione: l’ammontare delle spese oggetto di riaddebito analitico concorrevano al monte dei compensi (senza che, tuttavia, fosse possibile dedurre analiticamente le spese stesse), con la conseguenza che il monte onorari, e quindi il reddito imponibile, risultava “gonfiato” dalle spese stesse.
L’art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 è intervenuto in modifica all’art. 54 del TUIR e pertanto a partire dall’anno di imposta 2025 le somme percepite dal professionista a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, non concorrono a formare il reddito. In altri termini, non sono più da considerarsi, come invece accadeva in precedenza “onorari”. Sotto il profilo IVA, tuttavia, si presti attenzione al fatto che non si tratta comunque di somme escluse ex art. 15 del D.P.R. 633/1972, in quanto non anticipate in nomee per conto, posto che il caso qui in esame vede il documento di spesa essere intestato al professionista.
Ma ATTENZIONE: a partire dal 2025 le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico sono indeducibili. Le stesse, tuttavia, potranno essere dedotte nel caso in cui il rimborso non venga effettuato, nel rispetto delle condizioni stabilite dal nuovo art. 54-ter del TUIR:
- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è risultata infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del credito si è prescritto;
- nel caso in cui le spese stesse non siano rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, se l’ammontare del compenso e delle spese, complessivamente considerati, è inferiore a 2.500 euro.
Nel caso in cui le spese oggetto di deduzione siano successivamente rimborsate, le stesse concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta della relativa percezione.
In ragione di quanto sovra esposto, alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, diviene estremamente importante, soprattutto per i contribuenti in regime forfetario, ma anche per i contribuenti in regime ordinario (se consideriamo ad esempio le spese vitto e alloggio che sono deducibili al 75% e entro massimo il 2% degli onorari conseguiti) , ricorrere laddove possibile all’addebito analitico in capo al committente delle spese sostenute. È infatti necessario evidenziare che le considerazioni e le esemplificazioni sovra riportate valgono solo nel caso in cui il riaddebito delle spese in capo al committente avvenga analiticamente.
Il riaddebito è analitico quando:
- il documento di spesa è intestato al professionista, che ha sostenuto tale spesa in ragione del mandato che gli è stato conferito dal committente;
- la spesa viene analiticamente riaddebitata al committente, ovvero ogni singolo documento di spesa viene puntualmente indicato in parcella, e la somma addebitata risulta corrispondere esattamente ai documenti stessi.
Resta ferma la possibilità di procedere con un rimborso spese “forfetario”, ovverosia l’addebito di una somma onnicomprensiva non necessariamente esattamente corrispondente a quella sostenuta dal professionista, e tale somma, esattamente come in passato, continua ad essere trattata a tutti gli effetti come un onorario imponibile, e quindi è anche soggetta a rivalsa cassa professionale e a ritenuta, se applicabile.