Studio Commerciale Giordano
La fatturazione delle spese legali
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La fatturazione delle spese legali a seguito di condanna delle spese di lite è un tema che spesso ha creato alcuni dubbi a livello pratico.
E’ necessario, innanzitutto, ricordare che, indipendentemente dal soggetto che effettua il pagamento, la prestazione professionale è sempre resa nei confronti del cliente, in base al principio basilare sancito dall’articolo 18 del Dpr n. 633/1972.
Fatta questa premessa importante, analizziamo le due casistiche :
1) rimborso delle spese legali da parte del soccombente al vittorioso (art. 91 cpc);
2) pagamento diretto da parte del soccombente direttamente al legale del vittorioso attraverso la distrazione delle spese (art.93 cpc).
Nel primo caso il soccombente pagherà il valore delle spese legali al vittorioso. Il legale del vittorioso emetterà fattura al proprio cliente e verrà da quest’ultimo pagato. E fin qui nessun problema.
Nel secondo caso, invece, il soccombente pagherà direttamente all’avvocato, ma quest’ultimo dovrà comunque fatturare al proprio cliente, annotando nella fattura che il pagamento è avvenuto attraverso la parte soccombente.
E se il cliente è un privato mentre la parte soccombente è un soggetto sostituto di imposta (come una società, un ente pubblico) ?
L’avvocato farà fattura al proprio cliente, come sopra detto, MA chi pagherà sarà il soggetto sostituto d’imposta soccombente, il quale pertanto provvederà a predisporre la relativa CU (Certificazione Unica) nei confronti dell’avvocato.
E se l’avvocato è in regime fiscale ordinario , ovvero non forfettario, il soccombente dovrà anche applicare la ritenuta d’acconto al momento del pagamento? No, perchè la fattura è stata emessa nei confronti di un privato. In linea generale la ritenuta d’acconto è prevista in fattura solo se il professionista mette fattura ad un soggetto considerato sostituto d’imposta.