Studio Commerciale Giordano
Il nuovo iperammortamento 2026: ambito applicativo, requisiti e adempimenti operativi
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La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto, a favore delle imprese, il c.d. iperammortamento, superando il previgente sistema dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0. La nuova misura si traduce in una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante dei beni agevolabili, con effetti ai fini IRES e IRPEF sulle quote di ammortamento e sui canoni di locazione finanziaria. La disciplina è contenuta nella Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La disciplina attuativa dell’iperammortamento risulta definita dal decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 (D.M. 4 maggio 2026).
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’iperammortamento i titolari di reddito d’impresa, a prescindere:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime contabile adottato.
Rientrano quindi, in linea generale, anche le persone fisiche esercenti attività commerciale in forma di impresa familiare.
Restano esclusi, tra gli altri:
- gli esercenti arti e professioni non titolari di reddito d’impresa;
- i contribuenti forfetari;
- le imprese in procedure concorsuali o destinatarie di sanzioni interdittive;
- le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.
Beni agevolabili
L’agevolazione riguarda:
- beni materiali e immateriali 4.0 ricompresi negli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali strumentali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, compresi gli impianti di accumulo, nei casi e con i limiti previsti dalla normativa.
Misura dell’agevolazione
La maggiorazione del costo è riconosciuta secondo un sistema a scaglioni:
- 180% fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
L’agevolazione si fruisce non come credito d’imposta, ma tramite una variazione in diminuzione extracontabile nel modello Redditi, senza impatto sui valori civilistici del bene.
Accesso al beneficio: procedura GSE
Diversamente dal passato, l’iperammortamento 2026 non opera in modo automatico. L’accesso al beneficio richiede una procedura telematica tramite piattaforma GSE, sulla base di modelli standardizzati e comunicazioni specifiche.
Secondo il D.M. attuativo del 4 maggio 2026, la procedura si articola in più passaggi e prende avvio con una comunicazione preventiva, da trasmettere prima dell’investimento, contenente almeno:
- dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
- tipologia e ammontare degli investimenti in beni materiali e immateriali agevolati;
- data prevista di interconnessione;
- dati relativi all’applicazione della maggiorazione.
Alla comunicazione preventiva seguono:
- una comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, con indicazione del pagamento dell’acconto del 20% e dei dati identificativi delle fatture;
- una comunicazione di completamento, con i dati finali dell’investimento.
Dalla documentazione disponibile (ricordiamo che la bozza definitiva non è stata ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale) emerge che la procedura di accesso al beneficio tramite GSE, inizialmente articolata in tre comunicazioni (preventiva, conferma e completamento), risulta oggi ampliata a cinque adempimenti complessivi, includendo ulteriori comunicazioni periodiche annuali di monitoraggio (comunicazione periodica annuale entro il 20 gennaio e comunicazione integrativa entro il 30 giugno). Alla data odierna, resta opportuno verificare l’effettiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i relativi provvedimenti applicativi di apertura della piattaforma.
Le comunicazioni in argomento sono trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione che verranno resi disponibili.
Il decreto rimanda a uno o più decreti direttoriali del Mimit il compito di fissare i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni previste.
Documentazione tecnica e amministrativa
Ai fini della corretta fruizione dell’iperammortamento, la documentazione assume un ruolo centrale e deve essere raccolta con particolare attenzione fin dalla fase iniziale dell’investimento.
Sotto il profilo tecnico, occorre disporre della documentazione idonea a dimostrare che il bene rientra tra quelli agevolabili di cui agli Allegati IV e V alla Legge n. 199/2025, nonché del requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La disciplina attuativa firmata il 4 maggio 2026 richiede un presidio documentale rafforzato e attribuisce particolare rilievo alla perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere, da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato.
Nei materiali applicativi continua a rinvenirsi il richiamo secondo cui, per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale tecnico può essere assolto anche mediante dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tuttavia, alla luce del nuovo impianto procedurale, più articolato e rigoroso rispetto al passato, appare opportuno valutare con prudenza il livello di documentazione tecnica da predisporre, in funzione della complessità del bene, del grado di interconnessione e del rischio di contestazioni.
Sotto il profilo amministrativo-contabile, devono essere conservati ed tenuti tutti i documenti relativi all’acquisizione del bene, tra cui:
- contratto di acquisto o contratto di leasing;
- fatture;
- documenti di trasporto, consegna, installazione e collaudo, ove presenti;
- documentazione relativa ai pagamenti effettuati;
- copia delle comunicazioni trasmesse al GSE e relative ricevute di invio;
- eventuali esiti positivi del GSE ed eventuali richieste di integrazione con la relativa documentazione trasmessa.
La documentazione deve essere completa e coerente, poiché il GSE effettua verifiche formali e sostanziali e, in caso di dati incompleti o irregolari, può richiedere integrazioni entro termini specifici; il mancato invio nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura.
Accanto alla documentazione tecnica, la disciplina attuativa richiede anche una certificazione contabile, dalla quale risulti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Tale certificazione può essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010; per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa professionale.
Il nuovo quadro operativo risulta dunque ulteriormente appesantito:
- dall’introduzione di ulteriori comunicazioni periodiche al GSE, che portano il totale degli adempimenti comunicativi a cinque, con conseguente rafforzamento delle esigenze di tracciabilità, coerenza documentale e coordinamento tra fase tecnica, contabile e procedurale;
- dall’introduzione della perizia tecnica asseverata, prevista anche per gli investimenti di basso valore;
- dall’introduzione della perizia contabile.
In termini operativi, si raccomanda pertanto di costituire fin da subito un fascicolo documentale completo, contenente la documentazione tecnica, contabile, fiscale e telematica relativa all’investimento, al fine di agevolare sia la gestione della pratica GSE sia l’eventuale esibizione in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti competenti.
Esempio numerico
Per comprendere meglio il funzionamento dell’iperammortamento, siconsideri a titolo esemplificativo, il caso di un’impresa che nel 2026 effettui un investimento di un bene del costo di euro 40.000, rientrante nel primo scaglione agevolato. In tale ipotesi, la maggiorazione applicabile è pari al 180% del costo del bene, con la conseguenza che l’extra-deduzione complessiva è pari a euro 72.000 (40.000 × 180%), da gestire extracontabilmente in dichiarazione dei redditi.
Assumendo un coefficiente di ammortamento fiscale del 20%, con applicazione del dimezzamento nel primo anno, la maggiorazione si distribuisce nel tempo come segue: euro 7.200 nel primo anno (10% di 72.000) ed euro 14.400 per ciascuno dei successivi cinque anni.
Se il soggetto beneficiario è una società soggetta a IRES, il vantaggio fiscale teorico complessivo può essere stimato applicando l’aliquota del 24% alla sola maggiorazione, con un risparmio d’imposta pari a circa euro 17.280, corrispondente al 43,2% del costo del bene.
Nel caso di impresa individuale soggetta a IRPEF, il risparmio effettivo dipende dall’aliquota marginale del contribuente. Se, ad esempio, il titolare si colloca nello scaglione del 35%, il vantaggio fiscale teorico complessivo sulla sola maggiorazione può essere stimato in circa euro 25.200 (72.000 × 35%). Si tratta, naturalmente, di un beneficio distribuito lungo gli esercizi di ammortamento e non di un contributo immediato.
Requisiti di sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva
Si richiama particolare attenzione su un profilo spesso sottovalutato: la spettanza dell’iperammortamento è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali.
Tale requisito non è meramente formale, ma rappresenta una condizione sostanziale di accesso e mantenimento del beneficio. In un caso pratico esaminato nei materiali di studio, è stato espressamente segnalato che tali condizioni hanno carattere permanente, con conseguente necessità di monitoraggio durante il periodo di fruizione dell’agevolazione.
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Il DVR costituisce il documento centrale del sistema prevenzionistico aziendale e deve contenere almeno:
– la relazione sulla valutazione dei rischi;
– i criteri utilizzati;
– le misure di prevenzione e protezione adottate;
– il piano di miglioramento.
La documentazione disponibile ricorda che la valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Impresa familiare e collaboratori
Occorre prestare particolare attenzione al caso delle imprese familiari. È frequente ritenere, erroneamente, che la presenza del solo titolare con collaboratore familiare escluda in automatico l’applicazione della normativa sulla sicurezza. In realtà, la valutazione deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto dell’organizzazione concreta dell’attività e della nozione ampia di “lavoratore” prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria non è automatica per tutte le attività, ma sussiste ove necessario, in relazione ai rischi individuati nel DVR e alle mansioni effettivamente svolte. Per attività commerciali semplici, la sua obbligatorietà va quindi verificata in concreto.
Sanzioni e rischi
Le violazioni in materia di sicurezza possono avere riflessi:
– sul piano ispettivo e sanzionatorio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
– sul piano contributivo;
– sul piano fiscale e agevolativo, con possibile contestazione del beneficio.
La documentazione esaminata segnala, ad esempio, che l’omessa elaborazione del DVR è una violazione espressamente rilevante anche ai fini del sistema della patente a crediti, con decurtazione di punteggio.
Per quanto riguarda l’iperammortamento, il venir meno dei requisiti di sicurezza e regolarità può compromettere la corretta fruizione della misura, rendendo quindi opportuno predisporre e mantenere un fascicolo documentale completo e aggiornato.
Considerazioni finali
Il nuovo iperammortamento rappresenta una misura di potenziale interesse per le imprese che effettuano investimenti in beni 4.0, ma presenta un impianto operativo e documentale significativamente più complesso rispetto al passato.
Alla luce di ciò, si raccomanda ai clienti interessati:
- di valutare preliminarmente la reale convenienza economica della misura;
- di verificare con attenzione la qualificazione del bene e il requisito dell’interconnessione;
- di controllare la propria posizione in materia di sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva prima di avviare la pratica;
- di attivarsi tempestivamente per la raccolta di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e telematica necessaria.
Lo Studio resta a disposizione per la verifica preliminare di ammissibilità dell’investimento, il coordinamento documentale con fornitore / società di leasing / tecnico, il controllo della posizione aziendale sotto il profilo fiscale, contributivo e di sicurezza.
Studio Dott.ssa Daniela Giordano
Consulenza Fiscale, Contabile e del Lavoro
