Studio Commerciale Giordano
Associazioni senza scopo di lucro: dal 1° gennaio 2026 arriva l’esenzione IVA
News
AGGIORNAMENTO NORMATIVO – novembre 2025
“Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto attuativo della delega fiscale che proroga fino al 2036 l’esclusione IVA per le attività istituzionali degli enti associativi. Questo significa che, se l’associazione opera solo verso i soci, anche con corrispettivi specifici, non è obbligata ad aprire la partita IVA prima del 2036.”
Tale proroga riguarda in particolare le operazioni istituzionali degli enti associativi, compresi i corrispettivi specifici, evitando l’obbligo di aprire una partita IVA fino al 2036 per attività rivolte esclusivamente ai soci.
************
Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore importanti novità fiscali per le associazioni senza scopo di lucro, comprese le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e gli ETS (Enti del Terzo Settore).
La riforma prevede il passaggio dall’attuale regime di esclusione IVA al regime di esenzione IVA *.
Cosa significa il passaggio da esclusione a esenzione
Fino al 2025 molte operazioni istituzionali degli enti associativi (ad esempio i corrispettivi specifici versati dagli associati per corsi, lezioni o consulenze) sono considerate fuori campo IVA: non occorre aprire partita IVA né presentare dichiarazioni IVA.
Dal 2026 queste stesse attività saranno invece classificate come esenti IVA.
In concreto:
- non si applicherà l’IVA ai corrispettivi specifici;
- ma le operazioni dovranno essere documentate e registrate.
L’obbligo di partita IVA
Gli enti che percepiscono corrispettivi specifici per i servizi resi agli associati (ad esempio lezioni sportive, corsi di formazione, colloqui psicologici, ecc.) saranno obbligati ad aprire partita IVA.
Questo significa:
- emissione di ricevute o fatture esenti IVA (salvo i casi in cui la legge ammette modalità alternative);
- tenuta dei registri IVA;
- presentazione della dichiarazione IVA annuale (salvo esenzione in mancanza di operazioni anche imponibili).
Requisiti statutari
L’esenzione IVA si applica solo agli enti che hanno statuti o atti costitutivi contenenti specifiche clausole** , tra cui:
- divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione;
- obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e diritto di voto dei soci;
- redazione e approvazione annuale di un rendiconto;
- libera eleggibilità degli organi sociali e principio del voto singolo;
- intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota associativa.
Queste clausole sono già previste per gli enti iscritti al RUNTS e per molte ASD, ma sarà necessario verificare la corretta conformità degli statuti.
Cosa cambia nella pratica
Per gli enti che oggi incassano corrispettivi specifici senza partita IVA, dal 2026 cambierà molto:
- sarà obbligatoria l’apertura della partita IVA;
- ogni pagamento dovrà essere documentato (ricevuta o fattura esente IVA);
- sarà necessario tenere una contabilità IVA;
- l’IVA sugli acquisti non sarà detraibile e resterà quindi un costo.
Conclusioni
Il 2025 è un anno di transizione in cui gli enti dovranno prepararsi al nuovo regime IVA: verificare lo statuto e adeguarlo se necessario , pianificare l’apertura della partita IVA, organizzare la gestione contabile e la documentazione dei corrispettivi, predisporre anche i flussi di comunicazione per le spese detraibili (invio dati al 730 precompilato).
In sintesi: dal 2026 le associazioni che incassano corrispettivi non potranno più limitarsi al solo codice fiscale, ma diventeranno soggetti passivi IVA con tutti i relativi adempimenti.
* Art. 10, DPR 633/1972, come modificato dall’art. 5, comma 15-quater, DL 146/2021 (convertito in L. 215/2021). Decorrenza rinviata più volte e fissata definitivamente al 1° gennaio 2026.
** Clausole statutarie richieste: art. 10, comma 5, DPR 633/72 (in continuità con art. 148, comma 8 TUIR e art. 21 e seguenti Codice del Terzo Settore).
Studio Dott.ssa Daniela Giordano
Consulenza Fiscale, Contabile e del Lavoro
