Studio Commerciale Giordano
Acconti d’imposta 2025
News
Lunedì 1° dicembre 2025 (poiché il 30 novembre cade di domenica) scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, dei contributi INPS per i soggetti iscritti, della cedolare secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE.
Come ogni anno il pagamento degli acconti d’imposta si preannuncia particolarmente complicato.
Potrebbe infatti essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.
Quest’anno, per chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB), il versamento del secondo acconto deve essere gestito con maggiore attenzione.
La scadenza in esame non interessa le addizionali IRPEF poiché:
- per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
- per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
L’acconto IRPEF (e imposta sostitutiva forfetari/minimi, cedolare secca) è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,65 euro.
Se l’acconto IRES dovuto non supera 257,52 euro deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:
- acconto non dovuto, qualora l’imposta dovuta e desunta dal rigo “Differenza” del quadro LM sia pari o inferiore a 51,65 euro;
- acconto in unica soluzione, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 51,65 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% entro il 30 novembre (1° dicembre quest’anno);
- acconto in due rate, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro.
Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2025 non è tenuto al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva: il soggetto verserà l’eventuale saldo dell’IRPEF per l’anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario.
Per la seconda rata d’acconto il versamento deve essere fatto in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione.
————
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
Il metodo storico
Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente. Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’IRPEF che per l’IRES che per l’IRAP.
Il metodo previsionale
In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”). La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.
Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
Ravvedimento degli acconti
Agli omessi, insufficienti (se ricalcolati col metodo previsionale) o ritardati versamenti di acconti fiscali si applicano le sanzioni previste nei D.Lgs. n. 471 e 472 del 1997. Pertanto, in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti si applica la sanzione amministrativa pari al 25% (Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha ridotto le aliquote di base per i tributi erariali dal 30% al 25%) oppure 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza, dell’importo non versato o versato in ritardo e gli interessi di mora .
Tali disposizioni interessano tutti i versamenti fiscali in acconto (e quindi anche cedolare secca, imposta sostitutiva per regime dei minimi e regime forfetario, Ivie e Ivafe), ai quali si applica la stessa disciplina delle imposte sui redditi.
Gli omessi, tardivi e insufficienti versamenti possono sempre essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dalla Legge n. 190/2014.
Il calcolo per chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025
Per l’acconto 2025, si applicano le regole ordinarie. Se si utilizza il metodo storico, la base di calcolo è l’imposta dovuta per il 2024 (rigo “Differenza”), non il reddito concordato per il 2025.
Il calcolo per chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026
L’acconto per il 2025 (primo anno di concordato) è dovuto secondo regole specifiche:
- Metodo Storico
Oltre all’eventuale acconto calcolato sul 2024, è dovuta una maggiorazione:
- 10% per IRPEF/IRES sulla differenza positiva tra il reddito concordato 2025 e il reddito 2024;
- 3% per l’IRAP sulla differenza positiva tra il valore della produzione concordato 2025 e quello 2024.
Questa maggiorazione va versata entro il 1° dicembre 2025 ed è dovuta anche se l’imposta a debito del 2024 era negativa (e quindi non era dovuto l’acconto “storico”).
- Metodo Previsionale
L’acconto è calcolato sull’imposta che si prevede di liquidare per il 2025, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. La seconda rata sarà la differenza tra il totale dovuto (calcolato sul reddito concordato) e quanto già versato come prima rata (calcolata in base alle regole ordinarie).
Studio Dott.ssa Daniela Giordano
Consulenza Fiscale, Contabile e del Lavoro
