Studio Commerciale Giordano

Collegamento POS e Registratore Telematico dal 1° gennaio 2026

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Dal 1° gennaio 2026 entrerà definitivamente in vigore una novità importante nell’ambito della certificazione dei corrispettivi: il collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratore telematico.
La disposizione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e attuata dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, ha l’obiettivo di creare un sistema in cui l’incasso elettronico e la registrazione del corrispettivo dialoghino tra loro in modo immediato e trasparente.

A differenza di quanto molti temevano nei primi mesi, non saranno necessari nuovi apparecchi, interventi tecnici o sostituzioni dei POS: la soluzione individuata dall’Agenzia è infatti di tipo interamente digitale, senza alcun collegamento fisico fra dispositivi.
Il contribuente dovrà semplicemente accedere alla propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, dove verrà reso disponibile un nuovo servizio web dedicato. Da lì si potrà associare la matricola del registratore telematico agli identificativi dei POS o degli altri strumenti di pagamento elettronico utilizzati nell’esercizio dell’attività, indicando anche l’unità locale di riferimento.
Si tratta dunque di un’operazione amministrativa e non tecnica, da svolgere online, non dissimile da quelle già note per il censimento o l’attivazione dei dispositivi.

L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026, ma l’Agenzia ha previsto un periodo di tempo per consentire a imprese e professionisti di adeguarsi con gradualità:
per gli strumenti di pagamento già attivi a gennaio, il collegamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla messa online del nuovo servizio. Per i POS attivati in seguito, l’associazione andrà invece completata entro la fine del secondo mese successivo alla loro effettiva disponibilità.
Si tratta quindi di una scadenza che richiederà attenzione, ma che non comporta interventi materiali o modifiche nei sistemi di incasso quotidiani.

È opportuno soffermarsi anche su alcuni casi particolari che, più di altri, potrebbero risentire dell’introduzione dell’integrazione.

Il settore dei tabacchi, disciplinato dall’art. 74 del DPR 633/1972, rappresenta uno degli esempi più significativi.
Com’è noto, la cessione di tabacchi è esonerata dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi e molti esercenti incassano tali vendite anche tramite POS, senza emissione di documento commerciale. Con l’avvio dell’integrazione, le eventuali discrepanze fra gli incassi elettronici e i corrispettivi trasmessi potrebbero risultare più evidenti.
Per questo motivo, secondo l’orientamento più prudente emerso in dottrina, è consigliabile prevedere sul registratore telematico un reparto dedicato ai tabacchi, con emissione di documento commerciale fuori campo IVA, così da garantire una corretta riconciliazione dei flussi elettronici.
Non si tratta di un obbligo normativo, ma di una scelta gestionale che permette di prevenire possibili contestazioni e assicurare all’Amministrazione una lettura chiara dei dati.

Una considerazione analoga può essere svolta per le cartolibrerie e, più in generale, per le attività che vendono sia articoli soggetti a IVA (cancelleria, zaini, articoli scolastici, giocattoli, accessori) sia prodotti editoriali come libri e testi scolastici.

Le vendite di prodotti editoriali rientrano in un regime IVA particolare, in cui l’imposta è già stata assolta dall’editore. Per questo motivo, nel registratore di cassa tali operazioni vengono normalmente gestite in un reparto dedicato alle vendite fuori dal campo IVA, distinto dai reparti utilizzati per i prodotti ordinari.

È però importante sottolineare che questi regimi speciali IVA non esonerano l’attività dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi per tutto ciò che riguarda la restante merce venduta nel punto vendita.
Di conseguenza, la presenza di articoli che richiedono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi fa sì che l’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico si applichi pienamente, anche se alcune vendite (come i libri) seguono regole IVA differenti.

Si tratta quindi semplicemente di continuare a gestire le operazioni editoriali nel reparto dedicato alle vendite fuori campo IVA e le altre vendite nei reparti soggetti a imposta, mantenendo una chiara distinzione ai fini contabili e facilitando la quadratura degli incassi elettronici con il totale dei corrispettivi trasmessi.

Si segnala infine che l’obbligo di integrazione non riguarda tutti i soggetti indistintamente.

Le attività rientranti nella Tabella C del DPR 633/1972 – come mostre, esposizioni e fiere campionarie – rimangono escluse, poiché i dati dei titoli di accesso vengono già trasmessi alla SIAE secondo procedure proprie e non confluiscono nel sistema dei corrispettivi telematici.
Resta fermo, naturalmente, che le eventuali attività accessorie, se soggette a certificazione, seguono le regole ordinarie.

In conclusione, il nuovo adempimento, pur essendo un passaggio importante nella digitalizzazione dei processi fiscali, risulta semplice nella sua esecuzione e non comporta interventi sulle apparecchiature già in uso.

Studio Dott.ssa Daniela Giordano
Consulenza Fiscale, Contabile e del Lavoro